Art. 7.

      1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e sono predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.